Viaggi d’istruzione e autonomia scolastica


Inadeguata valutazione preventiva del rischio e responsabilità della scuola

Articolo aggiornato e integrato in data 6 settembre 2016

Calabria, Roma, Torino, Aosta e ritorno in pullman. E’ questo l’itinerario sintetico relativo ad un viaggio d’istruzione proposto agli allievi frequentanti il terzo anno di una scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) di una cittadina della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Non occorre essere dei tour operator per comprendere che percorrere circa 3.000 chilometri in pullman in pochi giorni rappresenta uno sforzo fisico eccessivo persino per dei ragazzini di 13 anni. E non è neppure difficile immaginare quale possa essere la logica conseguenza derivante dall’utilizzo di un mezzo di trasporto che, evidentemente, non consente il pieno recupero delle energie fisiche e mentali spese durante le soste intermedie del lungo viaggio, vale a dire una scarsa ricaduta sul piano formativo.
Tuttavia, non è su questo evidente limite che si intende effettuare una riflessione critica, anche se ai più sfugge la finalità didattica ricollegata ad un viaggio cosi “variegato”. E’ interessante, invece, valutare le possibili conseguenze sotto il profilo giuridico che una scelta di questo tipo può determinare a carico della singola istituzione scolastica, dei docenti e, più in generale, dell’amministrazione pubblica, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (Cassazione, sentenza n. 1769/12 dell’8 febbraio 2012 – Cassazione, sentenza n. 9542 del 22 aprile 2009).
E’ innegabile che a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) la normativa antecedente al 1° settembre 2000 non riveste più carattere prescrittivo, in quanto le istituzioni scolastiche sono autonome nella definizione delle modalità di organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate. Tuttavia una nota del ministero dell’istruzione (datata 11 aprile 2012, prot. n. 2209) se da un lato ribadisce la totale autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di viaggi d’istruzione, dall’altro puntualizza, anche al fine di “garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti”, che la vecchia normativa (C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992) comunque “costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi”[1].
A questo punto sorgono una serie di interrogativi. Cosa accadrebbe, in termini di responsabilità, se nel contesto di un viaggio organizzato sul modello sopra illustrato uno dei partecipanti riportasse delle lesioni? Sarebbe configurabile una responsabilità dell’istituzione scolastica, nella persona del dirigente e dei docenti?
Per dare una risposta esaustiva a tali interrogativi occorre fare riferimento a due sentenze della Corte di Cassazione, dal combinato disposto delle quali si evince chiaramente che sussistono responsabilità in tal senso. La suprema  corte, infatti, poco meno di un anno addietro (sentenza n. 1769/2012) in tema di responsabilità civile ha affermato che, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità che ricade sulla scuola e sui docenti per fatto illecito dell’allievo (ex art. 2048 c.c.), non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di evitare il danno, “ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo” (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542).
Nel caso in esame, l’utilizzo del pullman, nonostante si tratti di un viaggio particolarmente lungo che implica il trascorrere di molte ore a bordo del mezzo di trasporto, può tradursi in una responsabilità dell’istituzione scolastica? La scuola, con questa scelta, può sostenere di aver preventivamente adottato tutte le misure organizzative atte ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo?
A questi interrogativi si potrebbe obiettare che la valutazione preventiva del rischio, in talune situazioni, presuppone una serie di competenze tecniche che, spesso, esulano dal patrimonio di conoscenza del personale scolastico. Tale obiezione, tuttavia, è destinata a cadere di fronte ai numerosi ed esaustivi interventi normativi del ministero dell’istruzione in tema di viaggi e visite guidate, i quali, pur non rivestendo più carattere prescrittivo, mantengono inalterata la loro validità sotto il profilo informativo e d’indirizzo.
La C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992, al punto 9.1, in particolare, afferma chiaramente: “Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman”. Tale disposizione, com’è agevole intuire, affonda le sue radici nell’esigenza di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni nella consapevolezza che la scelta del pullman per viaggi molto lunghi, concentrati in un lasso di tempo estremamente limitato (massimo 6 giorni), determina eccessivi livelli di stress fisici e mentali che, molto spesso, rappresentano la causa scatenante delle più diffuse situazioni di pericolo. Il venir meno dell’obbligatorietà di tale normativa, in seguito all’attuazione dell’autonomia scolastica, ha determinato anche il venire meno del dovere posto a carico delle singole scuole di garantire l’incolumità fisica dei propri allievi?
La risposta è certamente no. Il ministero dell’istruzione, infatti, nella nota in precedenza citata (prot. n. 2209), non a caso ha affermato che la normativa antecedente il 1° settembre 2000 comunque “costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi” volti a garantire l’incolumità dei partecipanti. Particolarmente delicata, nella fattispecie in esame, è la posizione del dirigente scolastico, nella sua qualità di rappresentante legale dell’istituzione, sul quale ricade l’obbligo di vigilare affinché vengano adottate dall’organizzatore del viaggio (docente o agente di viaggio) le soluzioni organizzative in grado di ridurre al minimo i rischi per gli allievi e, soprattutto, il dovere di agire nel caso si riscontrassero criticità capaci di mettere a repentaglio l’incolumità fisica degli alunni.
Negli ultimi anni, tuttavia, una discutibile interpretazione delle norme sull’autonomia, ha spinto un numero crescente di scuole a delegare ad organizzatori di viaggi senza scrupoli (il cui unico interesse è il profitto) valutazioni che invece sono proprie dell’istituzione scolastica. Le conseguenze di tale procedura, oltre ad apparire palesemente inopportune sotto il profilo economico ed etico, poiché determinano un sensibile aggravio di costo a carico delle famiglie, rischiano di pregiudicare la validità formativa delle esperienze extracurriculari che, in qualche caso, risultano persino rischiose per i ragazzi partecipanti alle uscite didattiche.
L’autonomia scolastica, che avrebbe dovuto esaltare i territori, valorizzare e incrementare le relazioni tra scuola, famiglia e mondo del lavoro, per giungere ad una pianificazione condivisa dell’offerta formativa, sta invece provocando uno scollamento sempre più vistoso tra le istituzioni scolastiche e le realtà locali.

[1] Recentemente, il Ministero nel rispondere a un quesito concernente la nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 (http://www.istruzione.it/dg_studente/viaggidiistruzione.shtml#.V860O63g8lQ), ha ribadito la validità della C. M. n. 291 del 14 ottobre 1992 affermando: “La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico”.

 

 Giuseppe Iaconis

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Articolo aggiornato e integrato in data 6 settembre 2016

La Tecnica della scuola in data 18 febbraio 2013
Corriere della Calabria in data 7 marzo 2013
Atuttascuola in data 12 febbraio 2013
Gilda degli insegnanti Forlì-Cesena e Rimini 18 febbraio 2013
I.C. San Costantino Calabro – Obbligo diligenza -vigilanza alunni in viaggio istruzione